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4 MARZO 2010
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Domanda
(Enrico, 3 marzo). Nel 2008 ho acceso un mutuo per l'acquisto di un immobile al piano superiore della mia abitazione. L'acquisto, dietro consiglio del Notaio, è stato effettuato con i benefici "prima casa", in quanto ci siamo impegnati all'atto del rogito, e abbiamo successivamente realizzato, l'opera di unificazione dei due immobili tramite scala interna. A completamento dei lavori nel 2009 abbiamo quindi provveduto al regolare riaccatastamento, che è stato perfezionato per fusione delle due precedenti particelle catastali (quella del piano superiore, su cui insisteva l'ipoteca del mutuo in questione, e quella del piano inferiore, libera da ipoteche ma di uguale consistenza e valore) in una nuova particella catastale. A fronte delle variate condizioni di mercato ho richiesto prima la disponibilità alla rinegoziazione all'istituto di credito mutuante e, a valle del rifiuto, sto ora contattando altri istituti di credito richiedendo la surroga. Un istituto di credito in particolare, mi ha dapprima confermato che era possibile, ma successivamente (dopo l'apertura del conto corrente associato e della pratica di richiesta attivata) mi ha negato tale possibilità, motivando il rifiuto in quanto l'ipoteca iscritta sulla particella catastale dell'immobile in questione (al piano superiore) non è più portabile, e quindi non si applica il Decreto Bersani. E' corretto?

Risposta
(a cura del Consiglio Notarile di Milano)

A seguito del contratto di mutuo con surrogazione dell'ipoteca la nuova banca mutuante subentra, almeno per quanto riguarda l'ipoteca, nella stessa posizione della banca con cui era stato stipulato il mutuo originario. In sostanza, a seguito della surrogazione si verifica una modificazione soggettiva del titolare del diritto di ipoteca.
Considerata la particolare natura della surrogazione non è quindi strettamente necessario effettuare nuove visure ipotecarie e catastali, a condizione che, tuttavia, il nuovo mutuante decida di fare affidamento sulle verifiche compiute in precedenza in sede di stipula del primo contratto di mutuo.
In breve, non sembra che nel caso in oggetto vi siano ostacoli alla surrogazione dell'ipoteca e quindi alla sua "portabilità". Nulla esclude però che la nuova banca, che avrebbe tutto l'interesse a subentrare in un nuovo contratto di mutuo, per sentirsi maggiormente tutelata ritenga invece necessario compiere nuove indagini ipotecarie e catastali sullo stato del bene al momento in cui venne iscritta l'ipoteca, oppure anche successivamente.

4 MARZO 2010
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